Carmela Binchi

Repressione del dissenso e giustizia penale: la Corte d’Assise di Bologna


«Abbiamo voluto […] che nel modo di amministrare la giustizia sui reati della stampa entrasse l’elemento essenziale dell’opinione pubblica saggiamente rappresentata».
Così recitava la premessa al Regio editto sulla stampa, emanato da Carlo Alberto il 26 marzo 1848 (Nota 1), poco dopo la concessione dello Statuto, editto che anticipava, seppure in modo parziale e con una competenza circoscritta ai soli reati di stampa, l’introduzione nell’ordinamento giudiziario del Regno di Sardegna di un tribunale caratterizzato da un collegio giudicante misto, composto cioè da giudici togati e giurati popolari, quel tribunale che sarebbe poi divenuto l’Assise.
Non si trattava in sé e per sé di una novità assoluta. L’Assise aveva le sue origini più remote in Inghilterra; era stata poi introdotta in Francia a fine Settecento, dopo la rivoluzione, e da qui esportata in Italia durante la dominazione napoleonica. Abbandonata all’epoca della Restaurazione, la ritroviamo, negli anni 1848-1849, per esempio nello Statuto del Regno di Sicilia o nella Costituzione della Repubblica Romana.
L’editto albertino sulla stampa non parlava in verità di Corte d’Assise, ma si limitava a stabilire che i reati contro l’ordinamento costituzionale commessi per mezzo della stampa dovessero essere giudicati «con l’aggiunta dei giudici di fatto», che, in numero di dodici, avrebbero dovuto affiancare il giudice del diritto.
Il loro compito era precisamente descritto all’articolo 68 dell’editto:

La legge […] impone loro di interrogare se stessi nel silenzio e nel raccoglimento e di esaminare nella sincerità della loro coscienza quale effetto abbia prodotto sull’animo loro il complesso dello scritto incriminato. I giudici del fatto non devono trascorrere col pensiero all’applicazione della pena, alle conseguenze di essa. L’oggetto per cui sono chiamati dalla legge non è tale. Essi non devono mirare ad altro scopo se non a pronunciare nella loro coscienza se credano o non l’accusato colpevole del reato che gli è imputato.

Fu, oltre che un’anticipazione, una scelta dalla forte carica innovativa, soprattutto in rapporto a quella determinata fase storica che, proprio in quel contesto, assumeva un particolare significato: la presenza, accanto ai giudici togati, di una giuria popolare voleva essere un segnale politico di garanzia della democraticità e dell’imparzialità nell’amministrazione della giustizia, a maggior ragione in una materia delicata come la stampa, che nello Statuto del regno era stata dichiarata libera, seppure soggetta a leggi repressive (Nota 2).
Circa dieci anni più tardi, nel novembre del 1859, due leggi (l’ordinamento giudiziario e il codice di procedura penale per il regno sardo (Nota 3)) introducevano infine a pieno titolo la Corte d’Assise nell’ordinamento processuale penale, ordinamento che venne esteso a tutto il territorio nazionale nel 1865, quando si provvide all’unificazione legislativa e giudiziaria del Regno d’Italia.
L’Assise era ora finalmente istituita a tutti gli effetti come organo giurisdizionale, con alcune caratteristiche peculiari. Era infatti l’unico tribunale del regno che prevedesse un collegio giudicante misto, con l’intervento della giuria popolare: i giurati giudicavano del fatto in sé e per sé e i magistrati del diritto. La sentenza, inappellabile, veniva pronunciata dal presidente della Corte, sulla base del verdetto della giuria popolare. Era inoltre una magistratura non permanente e priva di una sede determinata, ma doveva essere convocata, in sessioni periodiche trimestrali, in una o più delle sedi giudiziarie esistenti nella circoscrizione territoriale del distretto di Corte d’Appello.
Inoltre, la Corte d’assise era priva dell’autonomia amministrativa attribuita invece agli altri organi giudiziari, ragion per cui essa non disponeva né di uffici propri né, cosa che più qui interessa, di propri archivi. Ne derivava quindi che per i servizi amministrativi e di cancelleria doveva affidarsi agli uffici della Corte d’Appello o del tribunale presso cui era stata convocata, con conseguenze assai significative dal punto di vista archivistico.
Quanto alla competenza, l’Assise era un giudice penale specializzato, cui era attribuita in maniera esclusiva la cognizione dei reati commessi a mezzo della stampa, di quelli contro la sicurezza dello Stato e contro la persona del re e dei reati politici in genere.
La Corte d’Assise può perciò essere considerata un apparato di repressione del dissenso, senza naturalmente voler attribuire ai due termini (repressione e dissenso) alcuna connotazione ideologica.
D’altra parte, in ogni ordinamento statuale tutto il sistema giudiziario penale, chiamato a mediare tra le esigenze dell’ordine sociale e quelle della libertà individuale, altro non è che un apparato repressivo. A maggior ragione, forse, quando si tratti di reati di matrice politica, di quei comportamenti cioè che possono essere ricondotti al dissenso (all’opposizione in qualche modo sovversiva o eversiva dell’ordine costituito) e che per questo sono codificati come criminali nel sistema normativo penale.
Lo Stato quindi da un lato esercitava, attraverso le misure di sorveglianza e di polizia, un controllo preventivo sulle persone potenzialmente pericolose per la sua stessa sicurezza e dall’altro affidava al giudizio d’Assise il controllo successivo e la repressione dei comportamenti considerati devianti rispetto all’ordine costituito.
L’assetto dato alla Corte d’Assise all’indomani dell’Unità restò pressoché immutato per molti anni. Il nuovo codice penale, il cosiddetto codice Zanardelli (Nota 4), entrato in vigore il 1° gennaio 1890, apportò modifiche soltanto alla competenza dell’Assise: se, nei 25 anni precedenti, la competenza era definita in base all’unico criterio della natura dei reati, ora veniva integrato con quello dell’entità della pena. Per cui, oltre ai reati politici già indicati nel vecchio ordinamento, l’Assise si occupò da quel momento dei crimini per i quali era prevista la pena dell’ergastolo (il codice Zanardelli, tra l’altro, aboliva la pena di morte) o una pena non inferiore nel minimo a cinque anni e a dieci nel massimo e in più del reato di bancarotta fraudolenta.
L’impianto generale del codice Zanardelli era sicuramente di matrice liberale e improntato al pensiero della scuola giuridica classica, con una visione del diritto penale in funzione dell’individuo, dei cittadini, piuttosto che dello Stato.
Tuttavia esso presentava alcune norme che avrebbero dovuto consentire allo Stato stesso di tutelarsi di fronte a eventuali momenti di rottura della pace sociale. Così, per esempio, mentre fa la sua comparsa il reato di vilipendio delle istituzioni legislative e costituzionali, viene prevista e definita l’apologia di reato, di cui si rende colpevole «chiunque pubblicamente fa apologia di un fatto che la legge prevede come delitto o incita alla disobbedienza della legge, ovvero incita all’odio tra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità» (Nota 5).
Questa declaratoria e in generale quelle di tutti i reati politici colpiscono per la loro formulazione piuttosto vaga e indeterminata: una indeterminatezza voluta, strumentale, che si rivelerà infatti estremamente utile in alcune occasioni, quando consentirà di adattare quelle norme alla repressione del dissenso in qualunque modo manifestato, estemporaneo e individuale oppure organizzato che fosse, davvero sovversivo oppure semplice espressione di un generico malcontento.
Gli anni critici delle tensioni sociali di fine Ottocento moltiplicarono la preoccupazione del governo circa il controllo dell’opinione pubblica e le norme stabilite nel codice penale furono potenziate attraverso una serie di tre leggi speciali. Nel 1894, mentre emanava le disposizioni istitutive del casellario politico, il governo Crispi, di fronte al proliferare dei casi di «stampa sovversiva», anarchica e socialista, sottrasse alla competenza dell’Assise una parte dei reati commessi a mezzo della stampa, per attribuirla ai tribunali penali ordinari. Rimanevano sottoposti al giudizio dell’Assise i reati di stampa contro la persona del re e contro le istituzioni costituzionali, alle quali erano aggiunti quelli di «istigazione di militari a disubbidire alle leggi» e di «esposizione a disprezzo dell’esercito».
La scelta non rappresentava una diminuzione del rilievo penale di certi comportamenti, ma rispondeva a uno scopo politico ben preciso: evitare per determinate materie il giudizio dei giurati popolari, difficilmente controllabili e quindi poco affidabili, preferendo le toghe dei tribunali, nei confronti dei quali il potere esecutivo disponeva comunque all’epoca di strumenti di pressione decisamente consistenti.
In quegli anni, inoltre, potere esecutivo e magistratura ebbero buon gioco nel fare un uso strumentale di alcune norme del codice penale, concepite in realtà per altri scopi.
Accadde così nel caso dell’art. 248 del codice penale, sull’associazione per delinquere, il cui dettato fu combinato con il potere del governo di sospendere o di sciogliere, in nome della tutela della quiete pubblica, le associazioni inconciliabili con la sicurezza dello Stato e interpretato in modo tale da equiparare le organizzazioni anarchiche e socialiste all’associazione per delinquere. D’altra parte già nel 1880, prima quindi del codice Zanardelli, la Cassazione aveva deciso che il movimento internazionalista non poteva qualificarsi come un’associazione politica ma di «malfattori»: è precisamente quanto accadde a Bologna, in occasione del processo che, nel 1874, vide imputati proprio per associazione per delinquere Andrea Costa e gli internazionalisti imolesi (Nota 6); allo stesso modo peraltro si comportò la Procura generale presso la Corte d’Appello, nell’istruire i procedimenti «a carico dell’associazione di malfattori di Bologna» e «di associazioni di malfattori dell’Emilia» (Nota 7).
Fatto sta che, soprattutto nell’ultimo decennio del secolo, lo Stato liberale sottopose lucidamente a una sorta di processo involutivo la sua stessa matrice ideologica: il codice Zanardelli fu utilizzato nelle sue pieghe più repressive, strumentalizzandole quando necessario, mentre veniva largamente usata l’arma collaudata e sempre efficace delle misure preventive di polizia e delle leggi speciali, così che il rispetto per le libertà politiche e per la loro manifestazione, formalmente proclamato, divenne di fatto assolutamente precario.
Questo era il contesto entro il quale si muoveva in quel periodo la Corte d’Assise di Bologna, davanti alla quale furono celebrati, negli anni dal 1879 al 1900, 42 processi politici (32 dei quali nel solo periodo 1879-1886), su un totale di 868. In percentuale, meno del 5%.
Bisogna però avvertire subito che si tratta di dati non completi. Essi infatti sono stati estrapolati dai registri generali della Corte d’Assise, dai registri cioè nei quali venivano iscritti in ordine cronologico tutti i procedimenti relativi a reati di competenza dell’Assise (Nota 8).
L’Archivio di Stato di Bologna possiede però tali registri solo a partire dal 1879, mentre l’Assise funzionava già dal 1861, e quindi la loro rappresentatività è parziale, oggettivamente limitata dal punto di vista cronologico. Ma la stessa individuazione dei reati politici, condotta soltanto sui registri generali, pecca quantomeno di imprecisione.
Di sicuro vi sono processi la cui la rilevanza politica non emerge immediatamente dal capo d’imputazione, così come viene descritto nei registri: un reato pure gravissimo ma “comune”, come l’omicidio, può comunque dissimulare una matrice politica, o addirittura coprire un intento di repressione politica da parte della magistratura inquirente, intento di certo non deducibile dai dati sintetici dei registri.
Le informazioni ricavabili dai registri non riescono dunque a restituire un quadro compiuto, articolato e davvero sistematico del trattamento giudiziario dei reati politici a Bologna, ma solo a tracciarne alcuni aspetti generali.
In realtà, soltanto l’esame diretto dei fascicoli processuali potrebbe consentire di superare questi limiti. Gli atti processuali infatti, contenendo l’intera documentazione del procedimento in tutte le sue fasi, dalla notitia criminis alla sentenza, passando per gli atti istruttori, possono offrire tutti gli elementi per uno studio dell’amministrazione della giustizia in materia di reati politici.
Ma, come abbiamo già osservato, la Corte d’Assise non disponeva di un proprio archivio e la normativa in vigore dall’Unità (e fino al 1931) per l’archiviazione dei fascicoli dei processi giunti a conclusione prescriveva che questi fossero conservati nell’archivio del tribunale presso il quale il processo era stato istruito. La norma ha una sua ratio ben precisa dal punto di vista giuridico, poiché un procedimento penale può concludersi in luoghi diversi e non individuabili a priori, mentre avrà sempre inizio presso un organo giurisdizionale predeterminato: il tribunale che ha svolto l’istruttoria, ossia normalmente quello competente per territorio; in sostanza il tribunale nella cui circoscrizione è avvenuto il reato, vale a dire, nel nostro caso, il Tribunale di Bologna.
In conseguenza di questa disposizione, i fascicoli processuali dell’Assise di Bologna sono conservati nella serie generale dei fascicoli processuali penali del Tribunale di Bologna, in una situazione di totale commistione, che non agevola la ricerca. In pratica, per rintracciare la documentazione di un qualsiasi processo d’Assise, è indispensabile un doppio passaggio: dapprima consultando i registri generali della Corte d’Assise, che permettono di identificare gli imputati, quindi ripetendo la ricerca, attraverso i loro nominativi, sui registri del Tribunale (Nota 9), per individuare finalmente il numero del singolo fascicolo processuale.

Nel caso di Bologna, inoltre, si aggiunge a queste difficoltà un vero e proprio impedimento: la serie dei fascicoli processuali penali del Tribunale versati in Archivio di Stato si arresta al 1914 e dunque mancano del tutto gli atti dei procedimenti d’Assise a partire dal 1915 e fino al 1931.
Nel 1931, infatti, una riforma dell’ordinamento della Corte d’Assise (Nota 10) la trasformò in sezione specializzata della Corte d’Appello, la quale divenne da allora anche la sede dell’archivio dell’Assise (e l’Archivio di Bologna conserva tutta documentazione in materia penale della Corte d’Appello, dal 1861 fino al 1950 circa e, per alcune serie, fino al 1964).
Per l’occasione presente, ragioni di tempo, unite alle difficoltà di cui si diceva per l’individuazione dei fascicoli processuali conservati in Archivio di Stato e alla consapevolezza di disporre comunque di una fonte monca (mancano 15 anni di fascicoli), hanno alla fine indotto a non andare oltre le informazioni di riepilogo contenute nei registri generali. Dai quali emergono tuttavia, pur con tutti i limiti di cui si è detto, alcuni dati sui quali può valere la pena di riflettere.
Il primo e più evidente è che negli anni 1895-1899, quelli cioè immediatamente successivi all’emanazione delle leggi speciali da parte del governo Crispi, la Corte d’Assise di Bologna non fu chiamata a giudicare alcun reato politico.
È piuttosto verosimile, visto il clima burrascoso di quel periodo, che ciò sia dovuto all’impiego di altri strumenti di repressione: soprattutto misure di sorveglianza (la schedatura dei sovversivi, per esempio, in crescita in quegli stessi anni) e di prevenzione affidate alla polizia o misure eccezionali, quali la proclamazione dello stato d’assedio e la conseguente attribuzione della giurisdizione ai tribunali militari.
Questi ultimi anzi, nei periodi di particolare agitazione politica e sociale, erano sicuramente preferiti alla magistratura ordinaria, considerata non abbastanza severa dalla classe politica di governo, che sembrava aver stabilito una sorta di gerarchia della affidabilità nell’amministrazione della giustizia: al livello più basso si collocavano i giurati popolari, i magistrati ordinari erano in una posizione intermedia, mentre la maggior fiducia era riposta nei giudici militari.
E, in effetti, al di là dell’assetto formale, la magistratura, nell’esercitare il proprio ruolo, teneva a mantenere un certo margine di autonomia rispetto al potere esecutivo, anche se questo deteneva sulla carta strumenti piuttosto ampi di controllo nei confronti dei giudici (soprattutto inquirenti, magistrati del pubblico ministero) che erano direttamente sottoposti al ministro della Giustizia. Quindi, i magistrati erano sì percepiti come un corpo sostanzialmente leale, quale effettivamente erano, ma anche meno monolitico di quanto ci si potesse attendere; in particolare quelli di grado non elevato, che agivano sul territorio, erano ritenuti capaci di decisioni non coerenti con le direttive governative o comunque non sempre aderenti agli indirizzi politici del governo.
Il quadro si fa completo se si aggiunge che i processi di competenza dell’Assise, come erano quelli per reati politici, vedevano l’intervento dei giurati popolari, per definizione poco o per nulla controllabili, nonostante la normativa prescrivesse per la loro nomina una serie di cautele.
In definitiva, il sistema giudiziario nel suo complesso era ritenuto uno strumento di repressione poco efficace, per certi versi rischioso e per di più piuttosto oneroso, vista la lunga durata dei processi e, di conseguenza, il protrarsi della carcerazione preventiva, con gli elevati costi che derivavano dal mantenimento di una popolazione carceraria molto numerosa: un’analisi costi/benefici consigliava, nei momenti di maggiore tensione sociale e politica, altre strade più sicure, più rapide e meno dispendiose.
A ogni modo, fra i 42 processi politici svoltisi tra il 1879 e il 1900, i reati ricorrenti erano quelli di stampa, con diversi casi di «eccitamento allo sprezzo contro le istituzioni costituzionali dello Stato» o di «grida e manifestazioni sediziose». Una annotazione merita il linguaggio usato dagli impiegati della cancelleria nella descrizione dei capi d’accusa, un linguaggio spesso lontano dalla freddezza delle definizioni giuridiche e ricco di coloriture, come a voler sottolineare lo scandalo, quasi l’assurdità di certi comportamenti:

Eccitamento allo sprezzo contro la sacra persona del re e il malcontento contro le istituzioni politiche dello Stato, per avere il 5 novembre 1878 pubblicato e diffuso in Imola uno stampato diretto al popolo e firmato “i repubblicani di Imola”, che conteneva le più basse e invereconde ingiurie contro la persona del capo dello Stato e gettando il grido di “maledetto il re”.

Fra tutti gli imputati processati soltanto cinque compaiono nel novero dei sovversivi segnalati dalla Questura (due anarchici e tre socialisti), quattro dei quali schedati peraltro solo qualche anno dopo la celebrazione del processo, a dimostrazione del fatto che evidentemente in quei casi le vicende giudiziarie non avevano funzionato da deterrente rispetto alla loro condotta successiva.
D’altra parte, l’attività di controllo preventivo e di sorveglianza degli elementi “pericolosi” era stata, fino all’istituzione del casellario, piuttosto frammentaria, tanto che spicca l’assenza di nomi eccellenti del dissenso politico di fine Ottocento, come per esempio quello di Andrea Costa, che pure, oltre al notissimo processo del 1874, ne subì altri dieci tra il 1880 e il 1900 (accusato per lo più di reati di stampa, ma anche di «reato contro le istituzioni costituzionali», o di «eccitamento allo sprezzo contro le istituzioni costituzionali dello Stato», e di nuovo, come nel 1874, di «associazione per delinquere»).
Al contrario invece Enrica Astorri, una delle compagne di Andrea Costa, o meglio quella che la polizia definiva la sua «ganza», era schedata come sovversiva e, pur non svolgendo personalmente attività politica, fu sorvegliata della Questura di Bologna per un lunghissimo periodo, dal 1894 fino al 1938, quando, all’età ormai di 84 anni, fu infine cancellata dal casellario politico (Nota 11).
Con il primo decennio del nuovo secolo, il numero dei processi politici davanti all’Assise di Bologna cresce lievemente. Tra il 1901 e il 1911, su 213 processi in totale, sono 17 quelli per reati politici (la percentuale è ora dell’8%), tutti commessi per mezzo della stampa. Le accuse sono infatti sempre di istigazione a delinquere o vilipendio attraverso la pubblicazione di periodici considerati sovversivi, quali «La parola proletaria», «La Lotta», «La donna socialista», «L’agitatore».
Fra gli imputati, sono sei quelli schedati nel casellario politico, e precisamente un repubblicano, due socialisti, tre anarchici.
Negli anni successivi si registra un’impennata nella repressione del dissenso attraverso l’amministrazione della giustizia: dal 1912 al 1922, i processi per reati politici sono 65 su 282, con una percentuale del 23% sul totale dei giudizi d’Assise. A parte una parentesi nel periodo del primo conflitto mondiale, solo nel triennio 1912-1914 furono celebrati 34 processi politici, e altri 20 nel triennio 1920-1922.
Ancora una volta, almeno fino agli anni della grande guerra, si tratta per la gran parte di processi per reati di stampa (istigazione a delinquere, apologia di reato, vilipendio delle istituzioni, commessi appunto per mezzo della stampa).
D’altra parte quelli immediatamente precedenti e successivi alla grande guerra furono periodi cruciali. Lo fu in particolare il 1912, anno di violenti scontri sociali e di grandi manifestazioni di protesta, che esplosero sulla spinta della componente rivoluzionaria (e contraria alla guerra di Libia) del Partito socialista, uscita maggioritaria dal congresso di Reggio Emilia; mentre all’interno del movimento sindacale si consumava la scissione tra l’ala rivoluzionaria e antimilitarista da una parte e la Confederazione generale del lavoro, di matrice socialista-riformista, dall’altra. Ma stavolta non si giunse né alle leggi speciali né allo stato d’assedio: la maggior duttilità della politica giolittiana rispetto a quella crispina, la ricerca di un clima sociale più disteso sconsigliarono probabilmente il ricorso alle misure eccezionali.
E tuttavia gli avvenimenti di quegli anni evidenziavano già i segni di una democrazia ancora troppo giovane e debole, segni che, dopo il terremoto della guerra, si manifesteranno apertamente e porteranno alla conclusione definitiva dell’esperienza liberale.
Dopo il conflitto mondiale, quello che va sotto il nome di biennio rosso è poi il tempo di una profonda crisi sociale, che si intreccia a una congiuntura economica sfavorevole e che, con l’instabilità della vita politica e delle istituzioni parlamentari, prepara il terreno, proprio a partire dall’Emilia, alla reazione fascista.
Non è certamente un caso se tra il 1919 e il 1922 muta la tipologia dei reati politici sottoposti al giudizio della Corte d’Assise. Accanto alle solite accuse per reati di stampa, le imputazioni riguardano ora l’«incitamento all’odio fra le classi sociali», l’«eccitamento all’insurrezione contro i poteri dello Stato», l’oltraggio alla bandiera, l’omicidio, la «costituzione di corpo armato»: riprova di un clima politico incandescente e di violenti conflitti sociali.
In quegli stessi anni infatti sale sensibilmente, oltre al numero dei processi politici, anche quello degli imputati schedati dalla Questura (ben 94) e tra questi prevalgono nettamente i comunisti (33) e i socialisti (30); gli anarchici sono solo 14, 2 i repubblicani, mentre 10 sono genericamente qualificati come «sovversivo» o come «sospetto politico».
In tutto questo periodo l’ordinamento della Corte d’Assise era rimasto pressoché stabile, con l’eccezione di qualche aggiustamento apportato in occasione dell’emanazione del nuovo codice di procedura penale nel 1913 (Nota 12), quando fu restituita alla competenza dell’Assise la cognizione di quei reati di stampa che le norme crispine del 1894 avevano trasferito al tribunale ordinario: l’istigazione a delinquere e all’odio fra le classi sociali e l’apologia di reato, commessi appunto per mezzo della stampa.
Con il regime fascista, si realizzava invece una organica riforma penale che ribaltava l’impostazione del codice Zanardelli, ispirata com’era a una concezione autoritaria dello Stato e all’assoluta preminenza dell’interesse pubblicistico su quello privatistico. Il codice penale, il codice di procedura penale e le norme sull’ordinamento giudiziario furono completamente riscritti e tutti i nuovi testi entrarono in vigore nel 1931 (Nota 13).
Il nuovo codice di procedura penale e il nuovo ordinamento giudiziario apportarono mutamenti fondamentali sia alla struttura e al funzionamento dell’Assise, sia alle sue competenze in materia di reati politici.
Fu sostanzialmente riformato l’istituto della giuria popolare, che aveva in realtà trovato sempre molti detrattori negli ambienti giuridici professionali e accademici, i quali tuttavia in passato avevano dovuto chinarsi di fronte al successo politico dei sostenitori dell’introduzione della giuria, sul modello inglese e francese. Ora però il radicale mutamento della situazione politica favoriva senz’altro lo schieramento dei critici della giuria, decisamente più vicino e più consono ai principi autoritari del regime.
Le norme del 1931 non fecero che unificare i giudici togati (due) e i giurati popolari (cinque, ora chiamati «assessori») in un unico collegio, che giudicava a maggioranza sia del fatto che del diritto: dato che la sproporzione numerica fra le due componenti non era così accentuata e considerato l’immaginabile ascendente che i magistrati potevano esercitare sui membri non togati, si comprende bene come il significato del vecchio istituto della giuria fosse vanificato. Una riforma che, di fatto, equivaleva a una abolizione.
Riguardo alla competenza, poi, il nuovo codice di procedura penale cancellò l’elenco delle diverse fattispecie di reato demandate al giudizio dell’Assise, cui rimase ora affidata, sulla base del solo criterio della pena, la cognizione dei reati che comportavano la pena di morte, l’ergastolo o la reclusione non inferiore a otto anni nel minimo e a dodici nel massimo.
Le Corti d’Assise cessarono infine di essere una magistratura itinerante ed ebbero una propria sede, che fu stabilita presso quella della Corte d’Appello, di cui diventavano sezioni specializzate.
Ma, quando entrarono in vigore le nuove norme, il fascismo aveva già energicamente affrontato per altre vie, ben più invasive, il problema della repressione del dissenso politico, potenziando strumenti che non fossero quelli del sistema giudiziario ordinario.
Nel 1926, infatti, oltre al ripristino della pena di morte, era stata introdotta tutta una serie di reati di tipo associativo e politico, la cui competenza era stata attribuita a un nuovo organo giudiziario, il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, composto in prevalenza da ufficiali delle forze armate e della Milizia.
I dati tratti dai registri generali dell’Assise rispecchiano fedelmente questo stato di cose. Dal 1923 al 1944, la Corte d’Assise di Bologna, su un totale di 358 processi, giudicò solo sette casi di reati politici, sei dei quali concentrati tra il 1923 e il 1928, mentre dopo il 1929, e fino alla caduta del regime fascista, si tenne un solo processo politico, nel 1941.
Tranne che in due casi, ricorrono i soliti capi di accusa. Le eccezioni sono rappresentate da un processo del 1926 per «intelligenza con governo estero», con una delle rarissime condanne all’ergastolo e da un secondo del 1941 per «disfattismo politico e oltraggio», in cui l’imputato fu assolto dalla prima accusa per insufficienza di prove e condannato invece per la seconda.
Si registra infine un unico caso in cui l’imputato, incriminato per «incitamento all’odio di classe e oltraggio alla forza pubblica», risulti schedato nel casellario politico come «antifascista».
Dopo la caduta del fascismo e la fine della seconda guerra mondiale, furono immediatamente attuate alcune riforme della materia penale, che avevano lo scopo fondamentale di adeguare la legislazione del 1931 alla nuova situazione politica, eliminando i segni più evidenti del passato regime. Anche se poi, e per molti anni ancora, le linee portanti del sistema penalistico fascista sono state come “congelate” e solo alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso si è giunti a una riforma complessiva del processo penale, con l’entrata in vigore dell’attuale codice di procedura.
Con una serie di tre provvedimenti, adottati già nel 1944, fu reintrodotto nei giudizi d’Assise l’elemento caratterizzante dei «giudici popolari», ora appunto giudici e non più giurati, il cui intervento fu inizialmente previsto (e se ne comprende facilmente il significato politico) solo per i casi di reati connessi al fascismo e poi, appena qualche mese più tardi, esteso a tutti i processi d’Assise.
Inoltre, nell’aprile 1945, furono istituite, con sede nei capoluoghi di provincia, le Corti d’Assise straordinarie: organi giudiziari speciali, composti da un magistrato, che ne era presidente, e da quattro giudici popolari designati dai Comitati di liberazione nazionale, che giudicavano, con procedura semplificata, il reato di collaborazionismo con il «tedesco invasore» e alcuni altri reati connessi con il fascismo e con gli eventi bellici. L’attività delle Assise straordinarie si protrasse per circa due anni, fino al 1947, e dopo la loro abolizione la competenza per quei reati passò alle Corti d’Assise ordinarie.
A partire dal 1945 e fino all’aprile 1951 (data in cui termina la documentazione dell’Assise di Bologna conservata in Archivio di Stato) si contano 66 processi politici (su un totale di 366, con una percentuale del 18%), tutti per reati di collaborazionismo, o comunque connessi con il fascismo, e quasi tutti celebrati dopo la cessazione dell’Assise straordinaria, che aveva a sua volta giudicato, tra il 1945 e il 1947, 655 casi di collaborazionismo.
Per gli unici tre svoltisi in precedenza, tra il 1945 e il 1946, l’incriminazione era stata naturalmente per reati comuni (omicidio e rapina) che altrimenti sarebbero rientrati nella competenza dell’Assise straordinaria e tutti gli imputati risultavano schedati dalla Questura come «fascista collaborazionista».
La documentazione della Corte d’assise di Bologna posteriore all’aprile 1951 non è ancora stata versata in Archivio di Stato e quindi questa indagine si ferma qui.
Tirare le fila non è semplice: troppe e troppo mutevoli le variabili da prendere in considerazione per arrischiare conclusioni univoche. Senz’altro, se volessimo rendere graficamente l’andamento del rapporto tra giustizia penale e sovversivismo nel corso del tempo, dovremmo disegnare una linea spezzata, con una serie di picchi e di cadute, determinati gli uni come le altre dall’intersezione di fattori di diversa natura (sociali, politici, giuridici), ognuno dei quali incide per la sua parte a caratterizzare la repressione giudiziaria del dissenso politico.

 

NOTE:

 

Nota 1. Regio editto 26 marzo 1848, n. 695. Torna al testo

 

Nota 2. Statuto del Regno di Sardegna, art. 28: «La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi». Torna al testo

 

Nota 3. Legge 13.11.1859, n. 3.781, Ordinamento giudiziario del Regno sardo; Legge 20.11.859, n. 3.784, Codice di procedura penale del Regno sardo. Torna al testo

 

Nota 4. Regio decreto 30.6.1889, n. 6.133, Codice penale per il Regno d’Italia. Torna al testo

 

Nota 5. Regio decreto 30.6.1889, Codice penale per il Regno d’Italia, art. 247. Torna al testo

 

Nota 6. Archivio di Stato di Bologna (d’ora in poi ASBO), Tribunale penale di Bologna, Fascicoli processuali, fasc. 2638/1874. Torna al testo

 

Nota 7. ASBO, Procura generale presso la Corte d’Appello di Bologna, Serie I, b. 5, fasc. Processo a carico dell’associazione di malfattori di Bologna, 1862-1866. Ivi, b. 6, fasc. Processi a carico di associazioni di malfattori dell’Emilia, 1867-1868. Ma è indicativa anche la documentazione contenuta nella b. 7 del medesimo fondo, Movimenti internazionalisti e repubblicani, 1874-1879. Torna al testo

 

Nota 8. ASBO, Corte d’Appello di Bologna, Penale, Registri, nn. 160-163. Torna al testo

 

Nota 9. ASBO, Tribunale penale di Bologna, Serie I, Rubriche dell’archivio dei processi, 1867-1914. Torna al testo

 

Nota 10. Regio decreto 23.3.1931, n. 249, Ordinamento delle Corti d’Assise. Torna al testo

 

Nota 11. ASBO, Questura di Bologna, Gabinetto, Atti della categoria A8, Radiati, fasc. Astorri EnricaTorna al testo

 

Nota 12. Regio decreto 27.2.1913, Codice di procedura penale per il Regno d’Italia. Torna al testo

 

Nota 13. Regio decreto 19.10.1930, Codice penale per il Regno d’Italia; Regio decreto 19.10.1930, Codice di procedura penale per il Regno d’Italia; Regio decreto 23.4.1931, Modificazioni all’ordinamento giudiziarioTorna al testo

 

Questo saggio si cita: C. Binchi, Repressione del dissenso e giustizia penale: la Corte d’Assise di Bologna, in «Percorsi Storici», 0 (2011) [http://www.percorsistorici.it/component/content/article/10-numeri-rivista/numero-0/24-carmela-binchi-repressione-del-dissenso-e-giustizia-penale-la-corte-dassise-di-bologna]

 

 

 

Console Debug Joomla!

Sessione

Informazioni profilo

Utilizzo memoria

Queries Database