Home

 PDF

Torna all'indice

Tito Menzani

Soci, rappresentanza, governance. L’evoluzione degli statuti delle cooperative di consumatori in area tirrenica (1945-2013)

 

1. Le ragioni e le modalità di questa ricerca

Nell’ambito della ricca storiografia che ha indagato l’evoluzione del movimento cooperativo, gli statuti sono stati spesso utilizzati come fonte di secondaria importanza. In molte ricerche, si sono considerati l’atto costitutivo e il primo statuto della cooperativa presa in esame, ma si è poi dedicata minore attenzione all’evoluzione di questo genere di documento. Alcuni importanti studi sono partiti proprio dall’analisi delle modificazioni statutarie per comprendere come la cooperazione abbia recepito i cambiamenti legislativi o di paradigma culturale (Nota 1), ma più in generale si ha la netta sensazione che questo campo d’indagine meriti di essere meglio sondato.
In questa sede, ci proponiamo di dare un contributo in tal senso, pur se circoscritto ad un oggetto d’indagine ben perimetrato, e cioè con un focus sul tema della rappresentanza e della governance. A partire dall’analisi degli statuti, si vuole capire quale evoluzione si sia avuta all’interno delle cooperative di consumo in area tirrenica. Le ragioni di questa scelta ubbidiscono a poche ma ben ponderate motivazioni. Innanzi tutto, una delle grandi questioni che la letteratura sulla cooperazione ha messo in evidenza è la questione della base sociale: come è possibile per migliaia e migliaia – a volte milioni – di singoli individui, quasi del tutto scollegati gli uni dagli altri, controllare la gestione della cooperativa di loro proprietà e partecipare democraticamente alla sua attività economica?
Il caso di studio individuato ci consente di ragionare su uno degli snodi chiave di tutto ciò, e cioè il passaggio – in circa settant’anni di storia recente – da tante piccole cooperative imperniate su singole località geografica, e quindi con una base sociale abbastanza omogenea e coesa, ad una realtà del tutto differente come l’attuale Unicoop Tirreno, che vanta 900.000 soci, distribuiti in quattro regioni italiane differenti.
La possibilità di avere a disposizione i materiali archivistici ben ordinati ci consente di focalizzare la nostra attenzione su ciò che più ci interessa, e dunque di procedere all’indagine che ci siamo proposti di svolgere con una certa sistematicità. Una ricognizione preliminare ci ha suggerito di considerare l’evoluzione degli statuti dal 1945 ad oggi lungo il filone della cooperativa La Proletaria. Quest’ultima, fondata nel 1945 a Piombino, è successivamente diventata una realtà di riferimento sul piano locale e dunque un polo d’attrazione per tante altre cooperative di consumo limitrofe. Un lungo processo di progressive unificazioni ha portato prima ad un ampliamento del raggio d’azione della Proletaria, poi alla sua trasformazione in Coop Toscana Lazio (1990), fino alla costituzione di Unicoop Tirreno (2004).
Uno sguardo ai materiali archivistici delle piccole cooperative di consumo poi confluite nella Proletaria ci ha consentito di capire come gli statuti delle realtà di quest’area fossero del tutto simili, e probabilmente – come alcune ricerche su altre realtà geografiche sembrano suggerire (Nota 2) – ispirati da un comune denominatore rappresentato dalla Federazione provinciale della Lega delle cooperative e mutue. Alcuni statuti, addirittura, come quello della Cooperativa di consumo di Riotorto, erano stati redatti con un format standard, e poi compilati a mano nelle parti lasciate in bianco, quali denominazione, sede, ecc. (Nota 3).
Di qui, la consapevolezza che l’analisi meticolosa delle variazioni statutarie della Proletaria dal 1945 in poi è rappresentativa non solo del suo caso specifico, ma di un’area geografica che comprende innanzi tutto le province di Livorno e Grosseto. Piuttosto, è utile sottolineare che il complicarsi della compagine cooperativa ha finito per rendere lo statuto insufficiente per lo studio che ci siamo proposti di seguire. Infatti, una serie di aspetti relativi ai soci e alle loro strutture organizzative non venivano direttamente affrontati ed esauriti in questo documento, ma rimandati ad opportuni regolamenti societari. Anche questi ultimi materiali, quindi, sono stati inclusi nel computo delle fonti utilizzate per la presente ricerca.
Prima di procedere, però, dobbiamo riflette sui motivi per i quali lo statuto viene modificato. Le ragioni sono essenzialmente tre. Innanzi tutto, esso è un documento giuridico e come tale deve essere in linea con le normative vigenti. Quindi, se cambiano le leggi dello Stato che riguardano il movimento cooperativo, anche gli statuti delle imprese autogestite vanno adeguati di conseguenza. In secondo luogo, quando una cooperativa consolida una certa prassi, non prevista dallo statuto, questo può essere modificato per recepirla e dunque istituzionalizzare e sancire ciò che prima aveva una veste informale. Il terzo ed ultimo aspetto è il più importante, perché finisce per contraddire il pregiudizio di rigidità che accompagna lo statuto. Quest’ultimo, infatti, può variare perché si vuole cambiare la realtà delle cose. Ossia, per innovare certi meccanismi societari o per rendere più efficace o efficiente la cooperativa nel suo complesso, si interviene sullo statuto così da far diventare obbligatorie determinate novità.
E qui sta la virtù dello statuto, che non può essere liquidato come un documento ufficiale ma dopotutto superato, che viene affannosamente modificato ogni qualvolta un cambiamento nella realtà dei fatti lo precede. In tanti casi è l’esatto opposto. Per cambiare la realtà dei fatti si cambia lo statuto e certe migliorie sono introdotte in cooperativa passando innanzi tutto attraverso di esso.
Nei prossimi paragrafi, appunto, ci occuperemo di vagliare le modifiche statutarie della Proletaria dal secondo dopoguerra lungo il tragitto che l’ha portata all’attuale Unicoop Tirreno. Non ci occuperemo di tutte le variazioni, ma solamente di quelle relative ai temi della rappresentanza e della governance, che, come spiegato, ci interessano maggiormente per il punto di osservazione che abbiamo scelto di adottare.

 

2.     Lo statuto delle origini

Il primo statuto della Cooperativa La Proletaria risale al 26 febbraio 1945, quando – a conflitto non ancora concluso, ma con la Toscana già liberata dal nazifascismo – venne fondata la società. Esso prescriveva che potevano «essere ammessi come soci in numero illimitato tutti coloro che rientra[vano] nelle categorie di operaio, impiegato, artigiano non datore di lavoro, [avessero] la residenza nel territorio del Comune di Piombino, [avessero] raggiunto l’età di anni sedici» (Nota 4). Dal punto di vista pratico, si legava lo status di socio all’effettivo versamento della quota sociale:

Coloro che hanno presentato la domanda di ammissione a socio, dopo che questa è stata accolta dal Consiglio, debbono versare la quota di ammissione di lire dieci e sottoscrivere almeno un’azione di lire cinquecento, impegnarsi a pagare le azioni sottoscritte al valore nominale e debbono apporre la propria sottoscrizione sul libro soci. Chi non abbia compiuto tali atti non può essere considerato socio» (Nota 5).

Inoltre, si introduceva un concetto un poco insolito per la cooperazione, molto simile a quello del cosiddetto «avviamento», per cui tutti coloro che in futuro avrebbero fatto richiesta di essere ammessi come soci avrebbero dovuto pagare, in aggiunta alla quota sociale, un «sovrapprezzo stabilito dal Cda» (Nota 6).
L’architettura societaria prevedeva quattro «organi» principali, e cioè «l’Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale, il Collegio dei probiviri». L’Assemblea era considerata il cuore democratico della cooperativa, composta da tutti i soci convocati con avviso e con raccomandata, in seconda convocazione valida indipendentemente dal numero presenti e rigidamente disciplinata dal criterio «una testa, un voto».  Inoltre, per garantire ulteriormente questa uguaglianza si prevedeva che le deleghe potessero essere al massimo una per socio, e che le medesime non potessero essere affidate a soci che ricoprivano cariche societarie, a sancire una netta separazione tra Assemblea e Cda, ed evitare possibili condizionamenti da parte di quest’ultimo.
Anche le norme che regolavano l’elezione del Cda erano volte a garantire una gestione scevra da influenze ed eventuali gruppi di interesse. I 13 membri non dovevano essere legati l’uno con l’altro da vincoli di parentela fino al terzo grado e restavano in carica un solo anno, a dimostrazione del fatto che si voleva limitare il potere del Consiglio nei confronti dell’Assemblea che lo eleggeva.
I compiti del Cda erano relativi alla direzione dell’impresa, per cui doveva nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Cassiere e il Segretario, redigere il bilancio e il regolamento interno, deliberare sulle assunzioni e sull’ammissione a socio, e fissare le norme generali per la gestione dei negozi. Dal canto suo, il Presidente rappresentava la società, convocava l’Assemblea e il Cda, ordinava i pagamenti e aveva «compiti di sorveglianza», per cui faceva compiere l’inventario delle merci almeno ogni tre mesi (Nota 7). «Tutte le cariche sociali – prescriveva l’articolo 39 dello statuto – sono gratuite. L’Assemblea tuttavia potrà deliberare l’assegnazione di compensi per le prestazioni date dal Presidente o dai membri del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale» (Nota 8).
Anche in quest’ultimo caso, quindi, all’Assemblea spettava l’ultima parola e deteneva quindi un certo controllo a evitare quelle cosiddette «derive aziendalistiche» che erano una delle più grandi preoccupazioni delle cooperative sorte all’indomani della caduta del fascismo. Infatti, in esse era ben vivo il ricordo dello snaturamento operato dai vecchi dirigenti in camicia nera imposti con la forza dal Federale o da altre articolazioni locali del Partito nazionale fascista (Nota 9).
Questo primo statuto del 1945 non era chiarificatorio e risolutivo su una delle questioni chiave, e cioè le modalità con cui l’Assemblea dei soci sceglieva e proponeva la lista di membri del Cda da sottoporre alla base sociale perché questa la approvasse (o, anche, la respingesse). Si trattava, infatti, di un passaggio cruciale nei meccanismi di governance, perché da tantissimi ipotetici candidati – cioè tutti i soci – bisognava passare a 13 nominativi, che sarebbero stati incaricati di gestire operativamente l’impresa.
Come detto, il primo statuto non prescriveva una modalità precisa, ma rimandava ad un regolamento – effettivamente applicato – il quale prevedeva che alla scadenza del mandato il Cda e il Presidente si presentassero dimissionari e proponessero all’Assemblea i nominativi per una Commissione elettorale. L’Assemblea doveva ratificare questa indicazione, dopodiché la suddetta Commissione sceglieva i nomi da includere nel Cda e riproponeva all’Assemblea una lista bloccata che i soci potevano approvare o respingere. Non si esplicitavano i criteri della Commissione elettorale, anche se non è difficile immaginare che – dato il periodo storico – fossero innanzi tutto di carattere politico, all’insegna di una ripartizione dei posti fra consiglieri in quota Partito comunista (Pci), in quota Partito socialista (Psi) e in quota agli altri partiti minori legati al movimento, in maniera tale che si tenesse conto del peso effettivo che queste organizzazioni avevano nel territorio.

 

3.     Le prime modifiche statutarie (1947-1965)

Il primo statuto subì alcune modifiche già nel 1947, e poi ancora nel 1949 e nel 1950. Le ragioni furono essenzialmente due, e cioè la constatazione che vi erano state alcune dimenticanze e l’entrata in vigore della legge n. 1577 del 14 dicembre 1947, meglio nota come «legge Basevi», che disciplinava la materia cooperativa nella nuova Italia democratica e repubblicana.
Dunque, nei cinque anni successivi alla fondazione della cooperativa, per gli aspetti dei quali ci stiamo occupando, lo statuto fu modificato in alcuni punti. I consiglieri furono portati da 13 a 15, la convocazione delle assemblee non contemplò più l’invio di una raccomandata a tutti i soci – prassi evidentemente onerosa –, e si stabilì che ogni socio non potesse possedere una quota sociale superiore alle 1.000 lire (Nota 10).
Questo tetto fu poi innalzato a 250.000, in obbedienza alle norme della legge Basevi. In riferimento a quest’ultima, si modificarono anche i criteri dell’ammissione a socio, per cui i nuovi membri dovevano avere almeno 21 anni, potevano appartenere a «qualunque categoria», ma «con esclusione tassativa di coloro che esercita[vano] la professione di mediatori o intermediari, di rappresentanti, di agenti o commissionari, di grossisti nel commercio di prodotti dei generi di consumo trattati dalla cooperativa, od anche di coloro che, comunque, conduc[evano] in proprio industrie per la fabbricazione dei detti prodotti, o esercizi commerciali della stessa natura di quelli della cooperativa» (Nota 11).
Inoltre, si prevedeva che in Assemblea potessero sedere – senza diritto di voto – i rappresentanti della Lega nazionale e della Federazione provinciale, e che un singolo socio potesse raccogliere fino a cinque deleghe, purché non fosse un amministratore della cooperativa stessa. Quest’ultimo accorgimento non andava nella direzione di depotenziare il concetto di «una testa, un voto», ma era introdotto per incrementare la partecipazione dei soci, che – immaginata come numerosa e vivace – aveva fin da subito mostrato ampi segni di cedimento, con oltre la metà degli aventi diritto che non si presentavano neppure. Un secondo e più importante provvedimento per rilanciare la partecipazione assembleare fu l’introduzione delle cosiddette «assemblee separate».

In relazione al numero complessivo dei soci raggiunto dalla cooperativa, alla estensione della sua attività territoriale anche nei vari quartieri e frazioni dello stesso comune, alla importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione di soci alle assemblee il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di far precedere l’Assemblea generale da assemblee separate convocate nelle località di spaccio che abbiano iscritti un numero di almeno cinquanta soci aventi diritto al voto (Nota 12).

Le assemblee separate ubbidivano agli stessi meccanismi di funzionamento di quella generale, dovevano precederla di almeno otto giorni, e deliberavano sul medesimo ordine del giorno. Un delegato avrebbe poi portato il risultato delle singole votazioni all’Assemblea generale, cosicché – attraverso un sistema di semplici somme – si sarebbe avuta complessivamente la fotografia della volontà di tutti i soci della cooperativa, dal momento che questi – pur se in sedi separate – avevano discusso e votato il medesimo ordine del giorno.
Anche il Cda subiva alcune modifiche. Oltre ad una estensione dei suoi compiti alla contrattualistica, all’adesione ai consorzi, all’istituzione di nuovi magazzini e filiali, si prevedeva un diverso meccanismo di scadenza dei consiglieri, non più annuale, ma biennale e scaglionata, per cui ogni anno il Cda era rinnovato per metà. In questa maniera, quindi, si cercava di tenere assieme l’esigenza di una brevità dell’incarico con quella di una continuità operativa. Inoltre la gratuità delle cariche veniva meno, per cui l’Assemblea, sentito il pare del Collegio sindacale, poteva stabilire delle «medaglie di presenza». A sua volta, il Cda fissava le retribuzioni di coloro che prestavano «continuamente ed in modo esclusivo la loro opera in pro della società» (Nota 13).
A seguito di queste modifiche, sul finire degli anni quaranta, lo statuto della Proletaria poteva dirsi oramai ben definito. Tutte le modifiche che sarebbero intercorse nel quindicennio successivo, è cioè tra il 1950 e il 1965, sarebbero state di minore entità. Si prescriveva l’ampliamento dell’area geografica di provenienza dei soci, in conseguenza dell’allargamento del bacino di utenza della cooperativa (Nota 14), l’aumento del numero dei consiglieri, non più fissati d’ufficio ma che potevano oscillare entro un certo range (Nota 15), e la fine del rinnovo «per metà» del Cda, con la fissazione della durata della carica di consigliere a biennale non scaglionata (Nota 16).
Un poco più importanti apparivano alcune modifiche del 1955 e del 1961, con cui si introducevano la figura dell’Amministratore delegato e il Comitato esecutivo composto dal top management. In questa maniera si irrobustiva la dimensione verticistica della cooperativa, che evidentemente aveva bisogno di una maggiore rapidità procedurale in fatto di decisioni strategiche. Tuttavia, per compensare questo sbilanciamento a favore della tecnostruttura, si decidevano alcuni correttivi in Assemblea. A garanzia di una effettiva democrazia, si decretò che alcune decisioni potessero prevedere lo scrutinio segreto, a tutela dell’effettiva indipendenza di giudizio del singolo socio.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell’alzata e seduta o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali, si procederà, normalmente, con votazione a scrutinio segreto, salvo che l’Assemblea non deliberi altra forma di votazione. Ove non si adotti altro sistema, l’Assemblea, in relazione al numero dei soci presenti, potrà anche deliberare di prorogare la votazione per l’elezione delle cariche sociali a scrutinio segreto di uno o più giorni entro e non oltre i quindici giorni successivi. In tal caso il Presidente, il segretario e gli scrutatori di cui al successivo art. 29 resteranno in carica come seggio facendo constare in apposito verbale, da trascriversi nel libro assemblee, lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio (Nota 17).

Con queste caratteristiche statutarie in fatto di base sociale, rappresentanza e governance la Cooperativa La Proletaria giungeva nella seconda metà degli anni sessanta. In questa fase, forse anche a seguito delle istanze proposte dai nuovi movimenti giovanili e politico-culturali in genere, maturò una nuova stagione di riforme e l’adozione – proprio nel 1968, anno simbolo di questo momento storico – di nuove modalità operative.

 

4.     La strutturazione della base sociale: il regolamento del 1968

Per la Cooperativa La Proletaria, il 1968 rappresentò un anno chiave, perché – nella consapevolezza di avere di molto ampliato il proprio bacino di mercato – si vollero scegliere dei meccanismi di funzionamento che garantissero la partecipazione dei soci e la loro effettiva incidenza nella vita della cooperativa in un contesto molto diverso da quello delle origini. Non si era più in una dimensione locale, quasi intima, come all’indomani della Liberazione, ma in un contesto geografico ben più espanso, che intersecava varie comunità che come tali chiedevano di essere rappresentate.
Da una parte si dava ulteriormente corso alla già sperimentata prassi delle assemblee separate: «precedentemente all’Assemblea generale – si legge nel regolamento – il Consiglio di amministrazione effettuerà assemblee consultive dei soci, almeno nelle zone distanti dalla sede sociale, perché dette zone abbiano un minimo di 200 soci aventi diritto al voto» (Nota 18). Queste assemblee separate dovevano essere convocate con lo stesso avviso dell’assemblea generale, almeno otto giorni prima della medesima e con lo stesso ordine del giorno. Fin qui, dunque, nessuna novità rispetto a quanto già in atto.
Nel prosieguo del regolamento, invece, erano contenuti diversi elementi innovativi, innanzi tutto all’insegna di una maggiore autonomia delle «circoscrizioni» che componevano il puzzle cooperativo: «indipendentemente dalle predette convocazioni – si legge nel documento – l’Assemblea consultiva dei soci della zona o del quartiere può essere convocata anche autonomamente senza collegamento con la convocazione della Assemblea generale dei soci della cooperativa per la trattazione di materie che interessano la zona o il quartiere per esprimere pareri al Consiglio di amministrazione nella località di competenza della zona o del quartiere» (Nota 19).
In questa frase, in pratica, stava l’origine delle sezioni soci. Mentre le assemblee separate con il medesimo ordine del giorno erano da intendersi come un escamotage organizzativo all’insegna della praticità e della funzionalità, che voleva garantire solo una maggiore partecipazione, in questo caso si faceva passare l’idea che un certo territorio potesse essere la cellula di una proposta peculiare e autonoma, e che come tale andasse garantito sotto il profilo della rappresentanza.
Non a caso, anche la governance complessiva veniva rivista in tal senso. In primo luogo era istituito un meccanismo per «pesare» la circoscrizione entro l’Assemblea generale: «ogni Assemblea consultiva separata elegge a maggioranza assoluta, scegliendo fra i soci, i rappresentanti dell’Assemblea generale in proporzione di 1 rappresentante ogni 10 soci o frazione di 10, e ha il potere di precisare ai propri rappresentanti le questioni da prospettare all’Assemblea generale sulle materie poste all’ordine del giorno» (Nota 20). Ma soprattutto si legavano a filo doppio i territori con il Cda, nel momento stesso in cui si stabiliva che il Presidente del Consiglio di zona – organismo ristretto eletto dall’Assemblea separata – avrebbe dovuto «essere membro del Consiglio di amministrazione della cooperativa». Di qui, l’ufficiale affiancamento del criterio geografico a quello politico nella scelta dei consiglieri.
Data l’estrema importanza che i territori venivano ad assumere, si stabiliva una modalità di funzionamento effettivo di queste circoscrizioni, perché anch’esse fossero garantite sul piano della democraticità. In particolare i Consigli (o, in certe frasi, i Comitati) di zona dovevano tenere un elenco dei soci che ricadevano nel loro bacino geografico e redigere un verbale delle riunioni. Inoltre, il regolamento specificava molto accuratamente i compiti che questi consigli potevano assolvere entro una sfera di autonomia, con una evidente sottolineatura del legame con la «testa» della cooperativa.
Se era quasi scontato che tra gli scopi fossero incluse la partecipazione alla elaborazione dei programmi e delle scelte generali della cooperativa e la collaborazione con la cooperativa per svolgere attività sociali o di altro genere sul territorio, altrettanto non si può dire per i rapporti con gli enti locali, nei quali non si mancava di sottolineare che essi dovevano avvenire «su specifico mandato della Presidenza della cooperativa». Ma soprattutto, si esplicitava che i consigli di zona potessero discutere dell’organizzazione e dell’efficienza dei negozi, «astenendosi comunque da ogni e qualsiasi intervento diretto collettivo o singolo nei confronti dei punti vendita e del personale che vi opera». Di fatto, quindi, la concessione dell’autonomia veniva affiancata da norme volte a proteggere la linea strategica messa in campo dal Cda da possibili interferenze territoriali che avrebbero potuto avere un impatto destabilizzante e confusionario.
In ultimo, era istituito un nuovo organismo denominato Attivo generale, che però ebbe poco successo e fu prima marginalizzato e poi definitivamente cassato: «l’Attivo generale della cooperativa – si legge nel regolamento – è uno strumento a latere dell’Assemblea generale e come manifestazione consultiva del Consiglio di amministrazione. L’Attivo generale è costituito dagli organi centrali della cooperativa; dagli apparati direttivi e ispettivi; dalle rappresentanze sindacali dei dipendenti; dai consigli di zona. L’Attivo generale è convocato dal Presidente del Consiglio di amministrazione» (Nota 21).
Nel 1972, a seguito del recepimento delle normative della cosiddetta «miniriforma» dell’anno precedente, lo statuto della cooperativa veniva rivisto, e alcuni importanti aspetti del regolamento testé citato venivano in esso ripresi. In particolare, le «circoscrizioni» erano riconosciute ed istituzionalizzate con il nome di «sezioni soci» già nell’articolo 2: «la cooperativa promuove e realizza […] le sezioni soci e forme di coordinamento, anche con appositi uffici, per consentire una reale e costante partecipazione dei soci alla vita della cooperativa e per avere efficienti centri di vita associativa dei soci e delle loro famiglie» (Nota 22).
Ulteriori modifiche dello statuto nel 1974 (Nota 23) e nel 1976 (Nota 24) non avrebbero mutato nulla in fatto di governance e rappresentanza. Invece, nel 1985, si approvarono alcune nuove norme che aumentavano da due a tre anni la durata della carica di consigliere e che abolivano i cosiddetti «soci aggregati» – invitati all’Assemblea ma senza diritto di voto –, una figura introdotta negli anni quaranta per includere gli stagionali, ma che aveva avuto un’applicazione sostanzialmente episodica (Nota 25).

 

5.     La riforma del 1990

Il 1990 fu un nuovo anno di svolta nella storia della Cooperativa La Proletaria, idealmente rappresentato dal cambio di denominazione in Coop Toscana Lazio. Nella realtà dei fatti, erano poste le premesse per un ricambio del vertice dirigenziale, che avrebbe preluso ad una espansione della compagine societaria in nuovi mercati (nel Centro-sud) e attraverso nuove tipologie di negozio (i discount e gli iper).
Contestualmente a tutto ciò, si pensò di modificare lo statuto con alcuni interventi sostanziali, per renderlo meglio rispondente alla nuova compagine societaria. Il processo non fu esclusivamente top down, anzi ebbe alcuni momenti partecipativi, rappresentati da 23 assemblee di zona in cui si discussero alcune fra le più importanti modifiche. In particolare, a larghissima maggioranza, fu approvato il nuovo nome e si stabilì che le nuove sezioni soci che sarebbero nate dall’espansione della cooperativa nei nuovi territori non dovessero avere meno di 5.000 soci (Nota 26).
L’Assemblea ordinaria e straordinaria di Coop Toscana Lazio del 27 aprile 1990 approvava il nuovo statuto e un regolamento allegato di cruciale importanza, e concludeva così un processo di rinnovamento in atto da una ventina di mesi (Nota 27).

Il testo di statuto sociale che viene sottoposto alla vostra approvazione – si legge sul verbale – accoglie pienamente la nostra esperienza ed il nostro modello organizzativo e alla sua redazione hanno contribuito, con una elaborazione durata almeno due anni, i nostri soci, la nostra associazione ai vari livelli nonché alcuni qualificati e prestigiosi professionisti. […] Le modifiche che si propone di apportare allo statuto sociale sono molte, ma la filosofia che le supporta è oltremodo chiara: prevedere una esatta e funzionale attribuzione dei poteri dirigenti e gestionali e un largo sistema di controllo sull’operato di tutti gli organismi. In questo contesto appare fondamentale l’allargamento delle possibilità di partecipazione dei soci alla vita della cooperativa (Nota 28).

In fatto di rappresentanza e governance, gli articoli più importanti e innovativi del testo erano quelli che andavano dal 13 al 16 compreso, e che riguardavano le sezioni soci. Si ribadiva che queste rappresentavano «unità organiche del corpo sociale» ed erano create sia per ragioni funzionali, che per dare alla cooperativa un maggiore radicamento territoriale (Nota 29). Le modalità di costituzione e di funzionamento delle sezioni soci erano fissate da un regolamento che sarebbe stato approvato dall’Assemblea generale ordinaria dei soci. Il Cda, sulla base di tutto ciò, e con il parere favorevole del Collegio sindacale, avrebbe costituito le sezioni soci su base geografica, assegnando ad ognuna di esse non meno di 5.000 iscritti. In deroga a questo tetto, sarebbe stata costituita un’apposita sezione con le persone giuridiche.
Ogni sezione soci avrebbe dovuto tenere una serie di documenti obbligatori – gli stessi già previsti per i Consigli di zona del vecchio statuto – e sarebbe stata regolata dai seguenti organi: Assemblea, Comitato direttivo, Presidente e Vicepresidente. In pratica, avrebbe ricreato, in piccolo, il funzionamento democratico della cooperativa. La riunione dei Presidenti e dei Vicepresidenti di tutte le sezioni soci sarebbe stata detta Consulta delle presidenze, mentre quella dei Comitati direttivi, Consulta delle sezioni soci.
Il regolamento allegato allo statuto andava ulteriormente nel merito della questione e si preoccupava che l’elezione delle cariche sociali entro ciascuna sezione soci ubbidisse a criteri davvero democratici e ispirati alla massima partecipazione. L’organismo di base era evidentemente l’Assemblea della sezione soci, che poteva essere convocata secondo due logiche: quella di costituire una sezione distaccata dell’Assemblea generale (dunque, con il medesimo ordine del giorno) e quella di essere, invece, del tutto autonoma.
Quest’ultimo caso – quello maggiormente rilevante dal punto di vista dell’autonomia territoriale – non prevedeva deleghe né quorum. Più interessante ancora è capire come venisse eletto il Comitato direttivo; in questo caso, era prevista una Commissione elettorale – priva di candidati o candidabili – che doveva redigere una lista di nomi rispondenti a determinati criteri e in numero superiore a coloro che sarebbero stati effettivamente eletti (tra i 7 ed i 21). Dopodiché si sarebbero tenute delle regolari elezioni a scrutinio segreto, con le quali i soci sarebbero stati chiamati ad esprimere delle preferenze, e non un’indicazione favorevole o sfavorevole rispetto ad una lista bloccata. Tutta la documentazione della votazione – e cioè il verbale, i conteggi, ecc. – sarebbe poi stata ratificata dal Presidente della cooperativa. Dopo questo vaglio, gli eletti nel Comitato direttivo, in carica tre anni, avrebbero scelto il Presidente e il Vicepresidente della sezione soci.
Ancora una volta, per evitare che l’autonomia della sezione soci potesse provocare spinte centripete, si prevedeva una stretta simbiosi con il vertice della cooperativa: «delle riunioni del Comitato direttivo sezione soci verrà redatto un verbale a firma del Presidente e di un Segretario. Una copia del verbale sarà conservata agli atti della sezione ed un’altra inviata al Presidente della cooperativa. Alle riunioni del Comitato direttivo sezione soci dovranno essere invitati i membri del Consiglio di amministrazione iscritti nel libro soci della sezione» (Nota 30).
A seguito di questa architettura, anche il metodo di selezione del Cda della cooperativa veniva parzialmente a modificarsi. La Commissione elettorale sentiva tutte le sezioni soci e stilava una lista in cui fossero rispettati certi criteri di equilibrio geografico, politico, professionale e di genere. Si trattava di una lista che cercava il più alto livello di condivisione fra soci, ma che non avocava l’esclusività, dato che il nuovo regolamento prevedeva esplicitamente la possibilità di presentare liste alternative:

Almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione della prima Assemblea separata di sezione soci, possono essere presentate e depositate presso la sede legale della cooperativa liste di candidati per le elezioni delle cariche sociali. La lista deve contenere un numero di nominativi di soci pari al numero dei Consiglieri da eleggere e come fissato dall’Assemblea dell’anno precedente, il nominativo del candidato a Presidente del Collegio sindacale, quattro nominativi candidati a ricoprire la carica di sindaco effettivo e tre nominativi candidati a ricoprire la carica di Probiviri (Nota 31).

In ogni caso, anche le eventuali liste nate al di fuori della commissioni elettorali erano obbligate a rispettare dei criteri di equilibrio, e la loro ammissione era vincolata alla verifica di questi criteri da parte del Collegio sindacale. Infine si sarebbe svolta la medesima votazione all’interno di tutte le sezioni soci, in forma palese se la lista fosse stata unica, o segreta o palese a discrezione del Cda della cooperativa qualora la votazione avesse riguardato più liste. A un anno di distanza da queste importanti riforme, il Direttore relazioni soci e consumatori, Aldo Soldi, così commentava:

La Coop Toscana Lazio ha portato a compimento una riforma statutaria ambiziosa e senz’altro fra le più avanzate d’Italia: uno dei punti di forza è costituito dai Comitati sezioni soci ma è evidente che affinché questi sappiano svolgere il loro ruolo devono essere composti da soci ben motivati, interessati, consapevoli. Ecco, qui sta la parte più importante del vostro lavoro: scegliere soci per formare le liste elettorali. Dovessimo disegnare un identikit del candidato, dovremmo partire da alcune caratteristiche di fondo: l’onestà e la serietà, l’attaccamento alla cooperativa, il saper vivere in organismi collegiali, la consapevolezza del ruolo, l’interesse per le cose da fare (Nota 32).

 

6.     Le riforme più recenti

La riforma statutaria del 1990 consolidò un’importante prassi di governo del territorio, che consentì di affrontare una stagione di investimenti e scelte strategiche davvero cruciali. Le sezioni soci erano pienamente legittimate in quanto organi dalla cooperativa, e quest’ultima diventava una sintesi delle volontà e delle esigenze espresse dai singoli territori. Le uniche modifiche a questo impianto di governance furono il recepimento della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 che introdusse le azioni di partecipazione cooperativa e la figura del socio sovventore (Nota 33).
Poi, a metà degli anni duemila, sempre in coincidenza di un cambio di denominazione – da Coop Toscana Lazio a Unicoop Tirreno – si rimise mano allo statuto. Anche in questo caso la revisione statutaria fu accompagnata da un processo partecipato denominato «Sfida 60», a rendere il tutto un po’ meno top down. Tra le modifiche più significative, il parziale ripensamento del concetto «una testa, un voto», dovuto alla separazione tra soci persone fisiche e soci persone giuridiche (Nota 34), la regolamentazione dell’eventuale chiusura delle sezioni soci (Nota 35), e l’ipotesi di introdurre dei «consiglieri aggiunti» nel caso di incorporazione di una cooperativa più piccola, in rappresentanza di questa compagine (Nota 36).
Ma soprattutto era normata l’attività della Commissione elettorale, definita «un organo di emanazione dei Comitati direttivi sezione soci» e «composta da soci della cooperativa», che restava «in carica dalla sua nomina all’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione». Il suo compito era di presentare la lista dei nuovi Amministratori da sottoporre al voto dell’Assemblea; il numero e le modalità di elezione dei componenti nonché di funzionamento ed i criteri ai quali si sarebbe dovuta attenere la Commissione sarebbero stati stabiliti dall’Assemblea nell’apposito regolamento.
A proposito di quest’ultimo, ancora una volta si divideva in due parti principali, una relativa al funzionamento delle sezioni soci e l’altra che riguardava la scelta del Cda della cooperativa. Il primo dei due andava a ricalcolare le sezioni soci, in maniera tale da avere delle unità mediamente più grandi di quelle precedenti – il tetto era innalzato da 5.000 a 10.000 iscritti, eccetto che nei territori di nuovo insediamento – fatta salva la «omogeneità socio-economica della zona di riferimento». Per ogni sezione, il Comitato direttivo era eletto con voto segreto su una lista in cui era possibile esprimere le preferenze. I candidati dovevano essere soci da almeno tre anni, tranne che nelle zone di nuovo insediamento, non aver svolto o non svolgere attività in palese contrasto con l’attività e gli interessi di Unicoop Tirreno e del movimento nel suo complesso, e non avere incarichi di pubblico amministratore quali sindaco o assessore.

La lista dei candidati – continuava il regolamento è formata sulla base di autocandidature presentate alla Commissione elettorale dagli aspiranti candidati entro 30 giorni dalla data di insediamento della Commissione stessa, la quale è comunicata con adeguati mezzi di informazione, quali affissioni a punto vendita, periodico Nuovo Consumo, ecc. Ogni autocandidatura deve essere accompagnata da idonea autocertificazione comprovante la insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità […] nonché dalla dichiarazione di ben conoscere ed accettare Carta dei valori.

Inoltre, la Commissione elettorale era tenuta a svolgere «un colloquio preliminare» a tutti i candidati, che consentisse «di valutare il loro grado di conoscenza della cooperativa e della sua missione sociale». In particolare essa aveva «l’obbligo di verificare la sussistenza in capo a costoro dei seguenti requisiti: 1. la condivisione dei valori e dei principi cooperativi, come indicati espressamente nella Carta dei valori approvata dal X Congresso delle Cooperative di Consumatori e dalle eventuali successive modifiche od integrazioni; 2. la rappresentatività territoriale per Provincia, per Comuni e per negozi, che fanno parte della Sezione; 3. il curriculum professionale; 4. le attività svolte in organizzazioni con scopi sociali, educativi, culturali o di tutela dell’ambiente; 5. l’esperienza maturata come membro di Comitato soci nella cooperativa; 6. la concreta disponibilità del candidato a prendere parte attivamente alle attività sociali; 7. la insussistenza delle condizioni di ineleggibilità […]; 8. la rappresentatività di ciascun sesso, di norma, nella misura non superiore al 60%, ove possibile» (Nota 37).
I dipendenti di Unicoop Tirreno potevano essere candidati nella lista per l’elezione a membro del Comitato direttivo sezione soci, purché in possesso dei requisiti indicati, tuttavia la condizione di lavoratore dipendente non costituiva titolo preferenziale. Terminata tutta questa preselezione, i candidati erano presentati al corpo sociale attraverso una iniziativa pubblica, appositamente organizzata dalla cooperativa. Dopodiché si sarebbero aperta una breve fase di campagna elettorale – esclusivamente al di «fuori dalle strutture di proprietà della Cooperativa e con modalità tali da non turbare la normale attività di vendita» – che avrebbe preceduto le elezioni vere e proprie, della durata di tre giorni. Per dirimere eventuali controversie era istituita in seno ad Unicoop Tirreno la Commissione valori e regole (Nota 38).
Da tutto questo, si può comprendere come il procedimento per la determinazione dei Comitati direttivi delle sezioni soci fosse diventato più complesso e rigoroso, nell’intenzione di evitare che potessero essere eletti dei personaggi molto conosciuti in un dato territorio – perché, ad esempio, impegnati in politica – che però fossero scevri di valori cooperativi e utilizzassero strumentalmente Unicoop Tirreno per avere ancor più visibilità.
Il regolamento per la elezione delle cariche sociali della cooperativa ubbidiva all’incirca alle medesime preoccupazioni. Unicamente, il meccanismo elettorale delle preferenze lasciava spazio ad una lista bloccata, che derivava dall’interazione fra le varie sezioni soci.

Il Consiglio di amministrazione viene eletto dall’Assemblea ordinaria dei Soci sulla base di una lista, formulata da una Commissione elettorale, costituita da tanti componenti quanti sono i Consiglieri da eleggere, oppure su più liste nell’ipotesi contemplata dall’art. 8 del presente Regolamento. Non sono quindi ammessi voti su singoli candidati.

In pratica, ogni sezione soci esprimeva un nominativo – corrispondente a requisiti simili a quelli richiesti per l’eleggibilità – che confluiva nella Commissione elettorale. Quest’ultima sarebbe stata guidata da un Presidente direttamente nominato dal Cda di Unicoop Tirreno, il quale si incaricava anche di ratificare la composizione della Commissione una volta che questa fosse stata composta. In convocazioni successive – valide se presente la maggioranza dei membri – la Commissione elettorale si incaricava di discutere la composizione del nuovo Cda, a partire da una serie di criteri condivisi ben espressi dall’articolo 5 del regolamento:

Il Consiglio di amministrazione oltre a riflettere la presenza territoriale della Cooperativa e rispettare il rapporto proporzionale rispetto al numero degli iscritti in ciascuna sezione, deve anche riflettere professionalità e capacità di indirizzo. In considerazione di quanto stabilito nel primo comma del presente articolo, l’Assemblea ordinaria dei Soci, l’anno antecedente il rinnovo del Consiglio di amministrazione, oltre a determinare come previsto dallo Statuto, il numero dei componenti il Consiglio medesimo, deve altresì determinare il numero dei candidati al Consiglio di amministrazione in rappresentanza del territorio ed il numero di quelli da individuare in deroga al principio di rappresentatività territoriale, che per le loro caratteristiche personali, nonché per le loro conoscenze professionali, di rilievo sociale pubblico, di esperienza, di fedeltà ai principi e valori cooperativi, migliorino le capacità di intervento del Consiglio di amministrazione. Nella determinazione del numero dei candidati in rappresentanza del territorio l’Assemblea ordinaria dei soci deve rispettare i seguenti criteri: a) ciascuna sezione soci, ad eccezione della sezione soci non territoriale, deve essere rappresentata da almeno un consigliere; b) i rimanenti consiglieri vengono attribuiti a ciascuna sezione soci in maniera proporzionale rispetto al numero degli iscritti e comunque in misura non superiore a 4 consiglieri. Tale ripartizione proporzionale viene effettuata dal Comitato esecutivo ai sensi del successivo articolo 6. c) i candidati in rappresentanza del territorio non possono essere in numero inferiore al 70% né in numero superiore al 90% del totale dei candidati. La Commissione elettorale, nell’indicazione dei candidati, deve far sì che ciascun sesso, di norma, non superi il 60% dei candidati della lista (Nota 39).

In pratica, il criterio di rappresentanza territoriale – di fatto, il principale – si compenetrava e completava con un criterio di genere e con l’esigenza di inserire nel Cda figure di elevata professionalità, come ad esempio quella dell’Amministratore delegato, che esulavano dalle logiche di equilibrio fra le sezioni soci.
All’atto pratico, ogni Comitato direttivo di ogni singola sezione soci si premurava di far arrivare alla Commissione elettorale una rosa di nominativi che rispettavano i criteri generali. Fra i titoli preferenziali vi era l’aver «ricoperto cariche sociali nella Cooperativa o aver fatto parte di organi di rappresentanza sociale, o avere ricoperto cariche elettive negli organismi di rappresentanza territoriale del movimento cooperativo, [o] aver svolto attività in un Comitato sezioni soci per almeno un mandato». In aggiunta a ciò, i candidati da eleggere in deroga al criterio di rappresentatività territoriale sarebbero stati individuati dalla Commissione elettorale tramite autocandidature da parte dei diretti interessati.
Dopodiché la Commissione elettorale si sarebbe messa all’opera per realizzare, con gli opportuni incastri ed equilibri, la proposta del nuovo Cda. Questa sarebbe stata una sorta di lista «ufficiale», pensata e maturata all’interno di Unicoop Tirreno e con i meccanismi decisionali e di selezione che si sono testé illustrati. Tuttavia, per evitare una logica monocratica e in fin dei conti non pluralista, il regolamento dava anche la possibilità di stilare e presentare anche altre liste, alternative a quella per così dire «ufficiale». L’articolo 8 precisava per l’appunto questa possibilità, ma esplicitava anche dei criteri a cui queste altre liste avrebbero dovuto attenersi:

Le liste devono contenere nominativi, completamente diversi rispetto a quelli contenuti nella lista depositata dalla Commissione elettorale, in numero ed in proporzione pari a quello dei Consiglieri da eleggere, come fissato dall’Assemblea dell’anno precedente. I candidati indicati nelle liste alternative devono rispettare le proporzioni previste dall’art. 5 del Regolamento e possedere, i requisiti previsti dallo Statuto Sociale e dall’art. 6 del presente Regolamento. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 1.500 soci presentatori. Le firme devono essere raccolte in maniera proporzionale al peso che ciascuna sezione soci ha rispetto al proprio numero di iscritti sul numero totale dei soci iscritti aventi diritto al voto. Su richiesta di almeno 150 soci presentatori, la Cooperativa deve mettere a loro disposizione lo schema di ripartizione proporzionale dei candidati per ciascuna sezione soci, come risultante dalla delibera del competente organo sociale antecedente la ratifica della Commissione elettorale. Per provare la qualità di socio, accanto al nome del presentatore deve essere riportato il numero di iscrizione nel libro soci della Cooperativa. […] Il Collegio sindacale accerta, nei 5 giorni successivi, che i candidati indicati nelle liste alternative, depositate nei termini presso la sede legale della Cooperativa, rispondano ai requisiti richiesti dalla legge, dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento. L’accertata insussistenza dei requisiti, tutti richiesti dalla legge, dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento, deve essere sanata dai soci presentatori nei 5 giorni successivi e comunque non oltre i 5 giorni antecedenti alla data di convocazione della prima Assemblea separata. Il mancato ottemperamento alle indicazioni del Collegio sindacale, entro i termini previsti, costituisce causa di decadenza di tutta la lista, la quale, pertanto, non viene posta al voto dell’Assemblea ordinaria dei Soci. Le liste accettate dal Collegio sindacale sono sottoposte alla votazione di tutte le Assemblee separate convocate secondo lo Statuto Sociale (Nota 40).

Come è facile comprendere, il regolamento si preoccupava di garantire che eventuali liste alternative rispettassero i medesimi criteri di rappresentatività geografica, equilibrio di genere e rispondenza di alcuni membri a competenze specifiche. La presentazione di una proposta alternativa era molto difficoltosa nei fatti, e questo non per una qualche volontà dispotica o liberticida, ma proprio per garantire che il grande sforzo fatto nei meccanismi di coinvolgimento, formazione e selezione della base sociale per creare il nuovo Cda non venisse vanificato da una qualche lista nata senza alcuna vocazione cooperativistica, ma per scalare la cooperativa con fini utilitaristi o, peggio, fraudolenti.

 

7.     Riflessioni conclusive

Se ripensiamo in una prospettiva storica di medio periodo – dal secondo dopoguerra ad oggi – l’evoluzione statutaria di cui si è dato conto, vi è un elemento cruciale che inequivocabilmente viene alla luce, e cioè il concetto di democrazia. Da un lato, quando si parla di rappresentanza e governance cooperativa è quasi banale che si tiri in ballo questo aspetto. Dall’altro, invece, non è altrettanto scontato intendersi su questa parola e sulla sua traduzione in prassi concrete.
Il termine «democrazia» deriva dal greco δῆμος (démos), popolo, e κράτος (cràtos), potere, e la sua etimologia significa appunto «governo del popolo». Tuttavia, il concetto di democrazia non è cristallizzato in una sola versione o in un’unica concreta traduzione, ma può trovare ed ha trovato la sua espressione storica in diverse forme e applicazioni, tutte caratterizzate dalla ricerca di una modalità capace di dare al popolo la potestà effettiva di governare.
Nel nostro caso, non abbiamo a che vedere con il popolo ma con una base sociale, per cui – per analogia – lo statuto ha cercato di adottare regole e prassi che dessero la possibilità ai soci di governare la cooperativa attraverso la scelta del Cda. In ciò, abbiamo individuato due trend principali per l’arco cronologico considerato, e cioè il continuo allargamento dell’attività della cooperativa a nuovi territori, con il conseguente ampliamento della base sociale, e la crescente marginalizzazione del ruolo dei partiti tradizionali, che nelle fasi del secondo dopoguerra e del miracolo economico supplivano con la propria struttura organizzativa alla mancanza di veri meccanismi endogeni per la scelta del Cda.
Di fatto, negli anni cinquanta, erano essenzialmente il Pci e il Psi che – nel rispetto delle restanti minoranze – indicavano il Cda delle cooperative di consumo. Non si trattava né di una ingerenza inopportuna, né di un atto arbitrario e autoritario, ma più semplicemente di una prassi in linea con la funzione del partito (e delle cooperative) in quella data fase storica. Anzi, i partiti erano caratterizzati da una struttura partecipativa dinamica e democratica che finiva per essere un efficace, o comunque un credibile, strumento di selezione della classe dirigente.
Il crepuscolo del collateralismo tra mondo dei partiti e mondo della cooperazione – e ancor più la fine della prima Repubblica e dei cosiddetti partiti tradizionali – ha indottola la Proletaria prima, Coop Toscana Lazio poi, e Unicoop Tirreno negli anni a noi più vicini a dover codificare in maniera specifica e a tratti minuziosa il funzionamento della «democrazia» interna.
Innanzi tutto, le vicende politiche italiane e internazionali del Novecento hanno chiarito che la democrazia non è il decidere a maggioranza. Anzi, il sistematico ricorso a questo strumento finisce per essere nei fatti antidemocratico. Piuttosto, la democrazia appare un dialogo continuo fra posizioni differenti, allo scopo di trovare convergenze e mediazioni, attraverso le quali una maggioranza decide nel rispetto della minoranza. Si tratta evidentemente di un procedimento non semplice, in cui peraltro una logica top down si sovrappone ad un’altra bottom up, e in cui è assolutamente indispensabile il contesto etico e valoriale nel quale maturano questi processi.
Uno dei principali rischi della democrazia, infatti, è che il formale rispetto di determinate regole si accompagni ad un suo svuotamento di senso, che porta a sconfinare nel populismo e nella demagogia. L’evoluzione dello statuto della Cooperativa La Proletaria rimanda proprio ad una progressiva costruzione di strumenti e antidoti al rischio di una degenerazione della democrazia cooperativa. In tal senso, ha progressivamente acquistato importanza il Cda, perché una leadership responsabile e legittima è stata sempre più chiamata ad evitare che la massa dei soci potesse essere preda di pulsioni e paure, magari artatamente cavalcate da un qualche opportunista.
E dunque, è stato necessario un regolamento chiaro e trasparente che vincolasse la governance al rispetto concreto dei principi cooperativi e prescrivesse che tutti coloro che ambivano ad una qualche responsabilità istituzionale – nel Cda, nella Commissione elettorale, nei Comitati direttivi delle sezioni soci – dovessero certificare la propria vicinanza culturale a questo universo valoriale.
Del resto, la cooperativa non è sullo stesso piano dello Stato. Quest’ultimo è una sorta di contenitore della società civile e dunque si è in un certo senso obbligati a vivere al suo interno, per cui una rigida connotazione etica può risultare sgradita a molti. Nel caso della cooperativa, invece, non c’è alcun vincolo di necessità, e diventare soci e fare la spesa nei negozi Coop è una libera scelta. E come tale, si converrà del fatto che se la cooperativa ubbidisce ad un certo modello valoriale è opportuno che questa si dia delle regole forti e stringenti per restare ancorata a quelle scelte etiche di fondo, proteggendosi dal rischio di scalate ostili.
In sintesi, a proposito di rappresentanza e governance, l’evoluzione statutaria di cui abbiamo dato conto ci spiega un grande passaggio – dalla comunità alla società individualizzata –, che ha obbligato a ripensare le regole di funzionamento e a riformulare certe prassi. La sfida futura sarà probabilmente quella di coniugare leadership, efficienza e partecipazione, nell’obiettivo di stimolare la base sociale, per ridarle quelle motivazioni che sembra aver in buona parte perduto.   

 

NOTE:

Nota 1 M. Granata, F. Lavista, Coop Lombardia: l’impresa e la responsabilità ereditaria, Coop Lombardia, Centro per la cultura d’impresa, Milano 2004; P. Cafaro, E. C. Colombo, Il denaro dei piccoli: documenti sulla storia della cooperazione di credito nel Lodigiano, Franco Angeli, Milano 2011. Torna al testo

Nota 2 A. Baravelli (a cura di), Un secolo di cooperazione di consumo a Ravenna, Longo, Ravenna 2009; R. Biscioni, A. Luparini, T. Menzani, L’impresa della cooperazione: sessant’anni di storia di Legacoop Ravenna: 1950-2010, Longo, Ravenna 2013. Torna al testo

Nota 3 Archivio storico Unicoop Tirreno (ASUT), 273, Statuti di cooperative successivamente incorporate dalla cooperativa “La Proletaria”, fasc. 1. Torna al testo

Nota 4 ASUT, 270, Atto costitutivo, statuto e successive modifiche, fasc. 1, Cooperativa popolare di consumo La Proletaria di Piombino. Torna al testo

Nota 5 Ibidem. Torna al testo

Nota 6 Ibidem. Torna al testo

Nota 7 Ibidem. Torna al testo

Nota 8 Ibidem. Torna al testo

Nota 9 T. Menzani, Il movimento cooperativo fra le due guerre. Il caso italiano nel contesto europeo, Carocci, Roma 2009. Torna al testo

Nota 10 ASUT, 270, Atto costitutivo, statuto e successive modifiche, fasc. 2A, Cooperativa popolare di consumo La Proletaria di Piombino (modifica statutaria del 02.03.1947). Torna al testo

Nota 11 ASUT, 270, Atto costitutivo, statuto e successive modifiche, fasc. 2B, Cooperativa popolare di consumo La Proletaria di Piombino (modifica statutaria del 16.01.1949). Torna al testo

Nota 12 Ibidem. Torna al testo

Nota 13 Ibidem. Torna al testo

Nota 14 ASUT, 270, Atto costitutivo statuto e successive modifiche, fasc. 2C, Cooperativa popolare di consumo La Proletaria di Piombino (modifica statutaria del 16.04.1950); fasc. 2D, Cooperativa popolare di consumo La Proletaria di Piombino (modifica statutaria del 07.02.1954). Torna al testo

Nota 15 ASUT, 270, Atto costitutivo, statuto e successive modifiche, fasc. 2D, Cooperativa popolare di consumo La Proletaria di Piombino (modifica statutaria del 07.02.1954). Torna al testo

Nota 16 ASUT, 270, Atto costitutivo + statuto e successive modifiche, fasc. 2G, Cooperativa popolare di consumo La Proletaria di Piombino (modifica statutaria del 05.06.1965). Torna al testo

Nota 17 ASUT, 270, Atto costitutivo, statuto e successive modifiche, fasc. 2E, Cooperativa popolare di consumo La Proletaria di Piombino (modifica statutaria del 29.10.1955); fasc. 2F, Cooperativa popolare di consumo La Proletaria di Piombino (modifica statutaria del 29.04.1961). Torna al testo

Nota 18 ASUT, 387, Regolamento interno sociale (approvato dalla Assemblea generale dei soci del 27.04.1968). Torna al testo

Nota 19 Ibidem. Torna al testo

Nota 20 Ibidem. Torna al testo

Nota 21 Ibidem. Torna al testo

Nota 22 ASUT, 281, segue modifiche statutarie, fasc. 2I, Cooperativa popolare di consumo La Proletaria di Piombino (modifica statutaria del 09.03.1972). Torna al testo

Nota 23 ASUT, 281, segue modifiche statutarie, fasc. 2I, Cooperativa popolare di consumo La Proletaria di Piombino (modifica statutaria del 1974). Torna al testo

Nota 24 ASUT, 281, segue modifiche statutarie, fasc. 2M, Cooperativa popolare di consumo La Proletaria di Piombino (modifica statutaria del 20.01.1976). Torna al testo

Nota 25 ASUT, 281, segue modifiche statutarie, fasc. 2N, Cooperativa popolare di consumo La Proletaria di Piombino (modifica statutaria del 04.02.1985). Torna al testo

Nota 26 ASUT, 286, Assemblee dei soci sulle proposte di modifica dello statuto e sui regolamenti per il funzionamento delle sezioni soci e per l’elezione delle cariche sociali. Torna al testo

Nota 27 ASUT, 266, Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 1990. Torna al testo

Nota 28 Ibidem. Torna al testo

Nota 29 ASUT, 287, Modifiche statutarie [1990], Coop Toscana Lazio, Art. 13 «I soci della cooperativa sono organizzati in sezioni che costituiscono unità organiche del corpo sociale. Le sezioni soci si propongono: a) di mantenere vivo e di consolidare tra i soci il vincolo associativo, proprio dell’organizzazione cooperativa; b) di instaurare e coltivare rapporti organici tra il Consiglio di amministrazione e la collegialità dei soci; c) di stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci ai problemi e alla vita dell’impresa cooperativa per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività di breve e lungo periodo; d) di promuovere e realizzare sul territorio iniziative specifiche che favoriscano la tutela, l’informazione e l’educazione dei consumatori nonché la qualificazione dei consumi; e) di promuovere e realizzare sul territorio iniziative culturali, educative, turistiche e comunque socialmente utili; f) di promuovere ed intrattenere rapporti con il movimento cooperativo locale, con gli Enti locali, con le articolazioni locali delle Organizzazioni Sindacali, con i Consigli di Azienda, con i Comitati di Quartiere e con ogni altra forza o organismo interessati allo sviluppo delle iniziative della Cooperativa; g) di collaborare al reclutamento di nuovi soci e alla diffusione degli orientamenti della cooperazione; h) di facilitare la convocazione e lo svolgimento delle assemblee». Nel regolamento allegato, si aggiungeva all’art. 1: «La Coop Toscana Lazio, in attuazione del suo punto G dell’art. 4 e dell’art. 13 dello statuto sociale, organizza la propria base sociale in sezioni soci. La sezione soci è una istanza organizzativa della Cooperativa la cui autonomia operativa rientra nel quadro degli orientamenti e delle scelte generali della Cooperativa e del Movimento cooperativo. La sezione opera per un maggiore coinvolgimento dei consumatori nella politica cooperativa e agisce nell’ambito di un ruolo consultivo e prepositivo costituendo lo strumento fondamentale per la partecipazione dei soci alla vita ed all’attività della cooperativa, di cui contribuisce alla elaborazione e realizzazione degli obiettivi economici e sociali». Torna al testo

Nota 30 ASUT, 287, Modifiche statutarie [1990], Coop Toscana Lazio, Regolamento sezioni soci. Torna al testo

Nota 31 ASUT, 287, Modifiche statutarie [1990], Coop Toscana Lazio, Regolamento elezione cariche sociali. Torna al testo

Nota 32 ASUT, 86, Assemblee ed elezioni Comitati sezioni soci 1991, Lettera del Direttore relazioni soci e consumatori (Aldo Soldi) ai componenti le Commissioni elettorali per il rinnovo dei Comitati sezioni soci del 02.04.1991. Torna al testo

Nota 33 ASUT, 17, Consiglio di amministrazione Coop Toscana Lazio, v. 19.04.1993. Torna al testo

Nota 34 Art. 36 dello statuto attuale (http://www.cartasocio.it/wp-content/uploads/2013/02/statuto.pdf): «Ciascun socio potrà votare esclusivamente nell’Assemblea separata del proprio territorio. Ogni socio cooperatore persona fisica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l’ammontare della quota posseduta. Ogni socio cooperatore persona giuridica ha diritto a cinque voti, qualunque sia l’ammontare della quota posseduta. Ogni diversa categoria di soci ha diritto ad esprimere il numero di voti che le sono attribuiti dalla delibera di emissione dei titoli rappresentativi dello status di socio. I soci cooperatori che siano anche soci finanziatori potranno esprimere contestualmente sia i voti ad essi spettanti in qualità di socio cooperatore che quelli ad essi spettanti dalla delibera di attribuzione dello status di socio finanziatore, nel rispetto dei limiti di legge nonché di quelli previsti dal presente Statuto. Il socio persona fisica può farsi rappresentare nelle Assemblee, mediante delega scritta, da altro socio avente diritto al voto. Ogni socio delegato non può rappresentare, con deleghe separate per ognuno di essi, più di dieci soci. […] Non possono essere delegati gli amministratori, i sindaci della Cooperativa o di società da essa controllate». Torna al testo

Nota 35 Art. 42 dello statuto attuale: «Il Consiglio di amministrazione con le stesse modalità sopprime le sezioni soci nel cui territorio la Cooperativa non eserciti più l’attività, assegnando i soci, entro 60 giorni dalla delibera, ad altra sezione soci, ferma restando, in ogni caso, la facoltà del socio di recedere. Qualora il numero dei soci scenda al di sotto del minimo previsto dal Regolamento per la costituzione, è facoltà del Consiglio di amministrazione di incorporare la sezione soci in un’altra tra le più vicine». Torna al testo

Nota 36 Art. 44 dello Statuto attuale: Caso di consiglieri aggiunti: «In caso di fusioni per incorporazione di società non interamente possedute, possono essere eletti, su proposta del Consiglio di amministrazione, dei Consiglieri aggiunti, da non conteggiarsi nel limite massimo di cui al precedente articolo. I Consiglieri aggiunti sono eletti dalla Assemblea dei soci che approva la fusione, nel numero proposto dal Consiglio di amministrazione, in rappresentanza dei soci della società incorporata ed in misura proporzionale al rapporto tra il numero dei soci di questa e la base sociale dell’incorporante. I Consiglieri aggiunti hanno titolo a partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione con diritto di intervento sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, ma senza diritto di voto. I Consiglieri aggiunti appositamente nominati dal Consiglio di amministrazione possono partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari». Torna al testo

Nota 37 Ibidem. Torna al testo

Nota 38 Artt. 21 e 22 del regolamento attuale: «La Commissione valori e regole è organo di controllo interno e viene nominata dalle Assemblee autonome dei soci al momento della elezione della Commissione elettorale per il rinnovo del Comitato direttivo, su proposta del Consiglio di amministrazione. In conseguenza di ciò, essa – di regola – dura in carica tre anni. La Commissione valori e regole ha il compito di: a) indirizzare e controllare l’attuazione della democrazia elettiva nei vari organi delle sezioni soci, secondo quanto appresso indicato; b) favorire e verificare la rispondenza dei comportamenti delle sezioni soci con quanto previsto dalla Carta dei valori. In particolare è deputata, nel rispetto di quanto previsto dalla Carta dei valori: 1) ad accogliere o rigettare eventuali ricorsi sulla formazione delle liste dei candidati, presentati da un soggetto candidato escluso. Il ricorso può essere proposto entro e non oltre 15 giorni dalla riunione della Commissione elettorale che ha formato la lista dei candidati; 2) ad accogliere o rigettare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni; 3) accertare la regolarità delle operazioni di voto; 4) vigilare sulla corretta applicazione del presente regolamento; 5) dirimere le controversie insorte tra componenti di uno stesso Comitato direttivo, tra uno o più componenti di un Comitato direttivo ed il Comitato stesso, tra il Comitato direttivo e parte della base sociale della sezione soci (in tal caso il ricorso dovrà essere presentato da almeno 100 soci iscritti alla sezione), tra sezioni soci». «La Commissione valori e regole è composta da un massimo di tre soci della Cooperativa, da un rappresentante dell’(Ancc, Accdt, ecc.), con funzioni di Presidente, e da tre esponenti di associazioni che rappresentano interessi collettivi esterni in materia di ambiente, tutela dei diritti umani, ecc., secondo i criteri definiti dalla Carta dei valori. I tre soci della cooperativa non devono essere dipendenti (neppure di una Società da essa controllata) e devono possedere i seguenti requisiti: a) essere ininterrottamente soci da almeno 3 anni; b) avere ricoperto cariche sociali nella cooperativa o avere fatto parte di organi di rappresentanza sociale, o avere ricoperto cariche elettive negli organismi di rappresentanza territoriale del movimento cooperativo; c) essere in regola con quanto previsto dall’art. 2382 C.c. a proposito di ineleggibilità e decadenza della carica di amministratore. La carica di componente della Commissione valori e regole è incompatibile con tutte le altre cariche sociali della cooperativa e con un qualsiasi incarico elettivo in enti pubblici ed in società da questi controllati. Il componente della Commissione valori e regole non può essere candidato alla carica di Consigliere di amministrazione e di membro del Comitato direttivo sezioni soci». Torna al testo

Nota 39 Ibidem, art. 5. Torna al testo

Nota 40 Ibidem, art. 8. Torna al testo

 

Questo contrbuto si cita: T. Menzani, Soci, rappresentanza, governance. L’evoluzione degli statuti delle cooperative di consumatori in area tirrenica (1945-2013), in «Percorsi Storici», 4 (2016) [www.percorsistorici.it]

Questo contributo è coperto da licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia

Console Debug Joomla!

Sessione

Informazioni profilo

Utilizzo memoria

Queries Database